Nell'ordinamento italiano il segretario comunale e il segretario provinciale sono organi monocratici rispettivamente del comune e della provincia. Le due figure sono disciplinate in modo unitario dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Secondo l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il comune e la provincia hanno un segretario titolare che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco o dal presidente della provincia (art. 99 del D.Lgs. 267/2000).
Il segretario comunale e provinciale hanno con il comune e la provincia un rapporto di servizio ma non un rapporto di lavoro dipendente, che intercorre invece con lo Stato attraverso il Ministero dell'Interno. In precedenza tale rapporto di lavoro intercorreva con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ente pubblico istituito dall'art. 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e soppresso dall'art.7, comma 31 ter, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, che ha trasferito la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali al Ministero dell'Interno.
Secondo l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia. In particolare, nei comuni privi di dirigenti possono essere demandate al segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 109 del D.Lgs. 267/2000).
Il sindaco o il presidente della provincia può inoltre conferire al segretario le funzioni di direttore generale (attualmente nei comuni con oltre 100.000 abitanti è possibile anche conferire le funzioni ad un direttore generale esterno (art. 108 TUEL).
Secondo l'art. 99 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che l'ha effettuata. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.
Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio (art. 100 del D.Lgs. 267/2000).
Secondo l'art. 98 del D.Lgs. 267/2000) l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è articolato in sezioni regionali. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
Secondo l'art. 14 del DPR 4-12-1997, n. 465 i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni sono ammessi al corso di specializzazione e alle relative prove selettive per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale, che svolge le funzioni in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. I segretari in servizio, decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale, sono ammessi al corso di specializzazione e alle relative prove selettive per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di prima classe, che svolge le funzioni in comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e province.
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