COMUNE DI POLLINA

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

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SECONDO SETTORE CONTABILE SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO TRIBUTI E FINANZE

 

NUOVA IMU: Imposta Municipale Propria

L’IMU, l'Imposta sugli Immobili, è stata in parte riscritta dalle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n.160 che oltre prevederne l'accorpamento con la TASI ne ha modificato alcune disposizioni.

 

La “NUOVA” IMU è disciplinata all'articolo 1, commi dal 738 al 783 della richiamata Legge di Bilancio per l'anno 2020, dal comma 1, dell'articolo 8 e dal comma 9, dell'articolo 9, del D.Lgs. n.23/2011; mantenendone applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta.

 

Oggetto dell'imposta sono tutti gli immobili insistenti prevalentemente o interamente nel territorio del Comune di Pollina, ad esclusione di quelli indicati dalle normative vigenti, nonché di quelli disciplinati dal vigente Regolamento per l'applicazione della “nuova IMU” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 6 Aprile 2020, a cui si rimanda nel merito.

 

Dallo 01 gennaio 2020, i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e ISCRITTI ALL'AIRE, ANCHE SE TITOLARI DI PENSIONI NEL PAESE DI RESIDENZA sono considerati soggetti passivi dell'obbligazione tributaria.

Quindi con la Legge di bilancio 2020, Legge27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati.

 

Di conseguenza, per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.

(la cancellazione dell’esenzione IMU è la conseguenza di una procedura d’infrazione, con la quale l’Italia era stata accusata di non rispettare il principio di non discriminazione, agevolando esclusivamente i cittadini italiani residenti all’estero e non anche gli stranieri in possesso di un immobile in Italia).

PAGAMENTI per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24:

Il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico sono:

CONTO CORRENTE DI TESORERIA IT 09 G 02008 43260 000104984999

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

E' opportuno inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale o partita IVA del contribuente, indicazione dell'imposta versata (IMU/TARI), l'anno di riferimento, indicare se si tratta di "Acconto" o "Saldo".

 

Si evidenzia che effettuato il bonifico bisogna inviare anche copia dello stesso via Fax o mail.

In caso di dubbi contattare l'Ufficio Tributi.

 

 

Si propone una breve sintesi delle disposizioni regolamentari e legislative:

 

Da chi è dovuta?

Presupposto dell’IMU è il possesso qualificato di immobili, quali i fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (quest’ultima fattispecie per il Comune di Pollina è esente).

Soggetti passivi sono i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su detti immobili.

Soggettività passive sono, anche, quelle riportate ai n. 2, 3 e 4 dell'articolo 4 del Regolamento.

 

E' esente dal pagamento dell'imposta l'immobile adibito dal contribuente e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale, come definito all'articolo 6 del Regolamento, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Non è dovuta quindi dal nudo proprietario, dal locatario, affittuario o comodatario.

L’imposta non si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento:

  1. Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

  2. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

  3. La casa familiare assegnata al GENITORE affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice

  4. Un solo immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale delle Forze Armate, ai sensi della normativa nazionale vigente

  5. L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

 

Come si determina il valore degli immobili ai fini IMU:

La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui devono essere applicate le aliquote corrispondenti per determinare l'imposta dovuta.

Per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni da applicare sono quelle stabilita dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 6 Aprile 2020

 

 

 

Il valore degli immobili, si determina nel modo che segue:

 

Fabbricati

Base imponibile IMU
(Rendita catastale rivalutata del 5% per moltiplicatore IMU)

A (esclusi A/10) C/2 C/6 C/7 (abitazioni e pertinenze)

R.C. x 1,05 x 160

A/10 (uffici)

R.C. x 1,05 x 80

B (collegi, scuole, case di cura, ospedali)

R.C. x 1,05 x 140

C/1 (negozi)

R.C. x 1,05 x 55

C/3 C/4 (laboratori, fabbricati sportivi)

R.C. x 1,05 x 140

D (esclusi D/5) (attività produttive)

R.C. x 1,05 x 65

D/5 (banche ed assicurazioni)

R.C. x 1,05 x 80

D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati

Valore risultante dalle scritture contabili rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con Decreto del Min. Finanze

Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%

Fabbricati di interesse storico o artistico

R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%

Aree edificabili

Art. 8, Art. 10 e Art. 13 del Regolamento.

 

Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione (valore di mercato).

 

Quando, quanto e come si paga l’IMU

 

Determinato il valore dell’immobile, con le modalità sopra indicate, l’imposta complessivamente dovuta sarà pari al prodotto di detto valore per l’aliquota comunale prevista per l’immobile in considerazione, per la percentuale ed il periodo di possesso, sottratte le eventuali detrazioni spettanti.

Il possesso per più della metà di giorni equivale al possesso per l’intero mese, Articolo 11 del Regolamento.

 

Per l’anno 2020 l’aliquota ordinaria da applicare è del 10,60 per mille mentre quella per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del D.P.R. N. 917/1986 è del 10 per mille.

Si ricorda che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9.

L’imposta ex Articolo 12 del Regolamento, è versata in due rate alle scadenze di seguito indicate, pari ciascuna al 50% dell’importo totale. La prima rata si calcola applicando le aliquote e detrazioni in vigore nell'anno precedente mentre la seconda rata è determinata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote effettivamente deliberate dal Comune, con conguaglio sulla prima rata (il versamento di dicembre sarà quindi calcolato sulla base della differenza tra l’imposta annuale complessivamente dovuta e quanto già versato in acconto).
Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo.
Le scadenze per i pagamenti sono:

  • I rata 16 giugno;

  • II rata 16 dicembre.

L’IMU, si versa attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, o con le altre modalità previste dall'Articolo 23 del Regolamento.

 

Il contribuente dovrà versare contestualmente le quote dovute al comune e nei casi previsti dalla legge quelle dovute allo Stato (solo per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D ad eccezione dei D10 che sono esenti).

IMMOBILI APPARTENENTI ALLA Categoria catastale D:

  • opifici (D1)

  • pensioni e alberghi (D2)

  • teatri, cinema, sale per spettacoli e concerti (D3)

  • ospedali e case di cura (D4)

  • immobili degli istituti di credito, assicurazione e cambio (D5)

  • locali dove si svolgono attività sportive (D6)

  • fabbricati che assolvono speciali esigenze di un’attività industriale (D7)

  • fabbricati che assolvono speciali esigenze di un’attività commerciale (D8)

  • edifici sospesi o galleggianti che sono assicurati a punti fissi di suolo o ponti provati soggetti a pedaggio (D9)

  • fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole (D10) ESENTI.

 

per gli immobili classificati nel gruppo catastale D

  • la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;

  • la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo.

 

Dovrà essere compilata la sezione “IMU e altri tributi locali” codice ente G797 per il comune

di Pollina e con i seguenti codici tributo:

3912 - abitazione principale e relative pertinenze (solo per le case di lusso)
3916 - aree fabbricabili
3918 - altri fabbricati

 

 

Per gli immobili ad uso produttivo:

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:

 

  • 3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"

  • 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

 

Barrare quindi “ACC” o “SALDO” a seconda se il pagamento si riferisca all’acconto o al saldo, indicare in cifre il “numero di immobili” e nello spazio “Anno di riferimento” l’anno di imposta cui il versamento si riferisce.

 

Dichiarazioni (Articolo 22 del Regolamento)

La dichiarazione (nei casi previsti dalla legge) si presenta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha fatto sorgere l'obbligo dichiarativo stesso, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto ministeriale.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta da corrispondere

MODALITA' DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità:

1 deposito presso l'Ufficio Protocollo comunale ubicato in Piazza Maddalena – 90010 Pollina (PA)
2 spedizione in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi comunale, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione IMU" e l'indicazione dell'anno di riferimento. La raccomandata deve essere inoltrata al seguente indirizzo (sede legale dell'Ente): Piazza Maddalena – 90010- Pollina (PA)
3 invio telematico mediante posta certificata al seguente indirizzo

comunedipollina@pec.it

In caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altra modalità equivalente dalla quale risulti con certezza la data di inoltro.

 

Immobili abitativi in Comodato d'uso gratuito

E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il comodato deve essere compiuto a favore di parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli/figli-genitori) che utilizzano l'immobile come abitazione principale (deve pertanto essere soddisfatto il doppio requisito della residenza e della dimora abituale da parte del comodatario);
- l’immobile concesso in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante può possedere in Italia una sola abitazione e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non iscritto nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9.

Per usufruire della riduzione è necessario presentare al servizio Tributi e Finanze una apposita comunicazione (entro 20 giorni dalla registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito) riportante tutti i dati necessari per consentirne il riscontro.

 

Ravvedimento Operoso

(Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 18 settembre 2019)

I contribuenti che omettono od eseguono parzialmente il pagamento dovuto possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa a condizione che la medesima non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento.

L'importo da versare deve comprendere anche l'ammontare della sanzione e degli interessi maturati così determinati :

Sanzione
a) 0,1% giornaliero dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
b) 1,5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 15esimo ed il 30esimo giorno dalla scadenza;
c) 1,67% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 31esimo giorno ed il 90esimo giorni dalla scadenza;
d) 3,75% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro un anno dall'omissione o dall'errore (e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui la violazione o l'errore è stato commesso); e) 4,29% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro due anni dalla violazione;
f) 5,00% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito oltre due anni dalla violazione.
Interessi
Dal 01.01.2020 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,05%.
Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,8% .
Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,3%.
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,1% .
Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,2%.
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,5%.
Gli interessi devono essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

Il contribuente dovrà fare apposita comunicazione al Comune allegando la fotocopia del versamento effettuato. Si ricorda che le sanzioni e gli interessi debbono essere versati unitamente all’imposta dovuta e nel modello F24 deve essere barrata la casella “RAVV”.

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